IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "Federico II" di
Napoli, approvato con regio decreto  20  aprile  1939,  e  successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990, n. 341, relativa alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto l'art. 11 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
ottobre  1991 relativo alle iniziative di trasformazione delle scuole
dirette ai fini speciali e le proposte  di  istituzione  ex  novo  di
diplomi universitari;
  Visto   il   decreto   ministeriale  31  gennaio  1992  concernente
l'autorizzazione alle universita' ad istituire diplomi universitari;
  Visto il decredo ministeriale 2 dicembre 1991 relativo  alla  nuova
tabella XXIX- ter dell'ordinamento didattico universitario;
  Viste  le  proposte  avanzate dalle autorita' accademiche di questo
Ateneo di cui alle deliberazioni  del  consiglio  della  facolta'  di
medicina e chirurgia II del 14 luglio 1992, del senato accademico del
24 luglio 1992 e del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1992;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 15 settembre 1992;
  Riconosciuta la necessita' di approvare le  modifiche  proposte  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico  II"  di  Napoli,
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art. 160 e' cosi' modificato:
  "La facolta' di medicina e chirurgia II conferisce:
    a) la laurea in medicina e chirurgia;
    b) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
    c) il diploma universitario in scienze infermieristiche".