IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo alle iniziative di trasformazione delle scuole dirette ai fini speciali e le proposte di istituzione ex novo di diplomi universitari; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle universita' ad istituire diplomi universitari; Visto il decredo ministeriale 2 dicembre 1991 relativo alla nuova tabella XXIX- ter dell'ordinamento didattico universitario; Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia II del 14 luglio 1992, del senato accademico del 24 luglio 1992 e del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1992; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 settembre 1992; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 160 e' cosi' modificato: "La facolta' di medicina e chirurgia II conferisce: a) la laurea in medicina e chirurgia; b) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria; c) il diploma universitario in scienze infermieristiche".